COME FUNZIONA IL SALARIO MINIMO DI LEGGE (di Paolo Mariti)

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento del prof. Paolo Mariti in merito alla questione del salario minimo per legge.

L’intera questione del salario minimo nasce in Italia tardivamente rispetto a molti altri paesi europei ed in risposta non ad un solo “fallimento” – quale quello della contrattazione tra le parti coinvolte – ma anche alle vere e proprie “insufficienze” dei mercati del lavoro. Soprattutto dopo i lavori di Douglas North- risalenti agli anni ’90- sappiamo che le istituzioni (intese sia come organizzazioni che come norme) falliscono nei loro obiettivi e risultati a seguito di loro atti e comportamenti. Ciò già era noto per i mercati per i quali le cause di “fallimento” sono state via via enucleate ed approfondite da maggior tempo affidandone il contrasto e superamento alla legislazione antitrust amministrata da relative Autorità, come anche in Italia (sebbene pure qui tardivamente a partire dal 1990) e a norme governative.

La questione in Italia è resa particolarmente intricata dal fatto che, da una parte, la nostra Costituzione affida la materia alla contrattazione tra le parti sociali -come deve essere nelle democrazie operanti e sane – ma essa non è stata pienamente attuata in fatto di rappresentanza sindacale (una grossa sfaccettatura del fallimento suddetto) e, dall’altra, dalla persistente convinzione in molti quartieri operativi (e non soltanto) che i mercati siano in grado di dare la migliore risposta alla formazione del prezzo del fattore lavoro, come di tutti gli altri fattori. In circostanze come queste non sorprende che si cerchi una risposta facendo intervenire lo Stato, ovvero il Governo, per via legislativa al fine di stabilire un salario minimo legale (s.m.l. d’ora in poi), un pavimento al disotto del quale si può parlare di sfruttamento della mano d’opera e, dietro controlli, si incorre in sanzioni di legge. I recenti ricorsi alla Magistratura in tema di salari “da fame” e di “violazione della Costituzione” certificano proprio questo duplice fallimento.

Siamo di fronte, dunque, a ben due fallimenti che si rafforzano e rendono la materia complessa, confondente e incandescente anche perché carica di ideologismi. Ne è indizio il fatto che nel polverone del dibattito si attribuisce al s.m.l. una gamma di potenzialità e di effetti così vasta che già da sola dovrebbe insospettire in quanto con un solo strumento di politica economica difficilmente si può conseguire molto più di un obiettivo o due alla volta, a meno che siano strettamente collegati. Maggiore occupazione in generale e reddito per i lavoratori lo sono in modo abbastanza diretto. Va detto subito allora che l’obiettivo del s.m.l dovrebbe essere quello di far crescere i salari della manodopera meno o non qualificata per ridurre il disagio e la povertà anche con la crescita occupazionale o la riduzione della disoccupazione. Come è nell’auspicio di molti di coloro che vedono di buon occhio la sua l’introduzione.

Senza esaurire l’elencazione, v’è poi chi sostiene che inoltre la sua istituzione porterebbe a maggiore giustizia sociale, a riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito; sarebbe strumento idoneo per realizzare la tanto auspicata crescita dei salari per scatenare effetti innovativi sulla stessa struttura produttiva arretrata, particolarmente per quanto attiene la produttività; addirittura potrebbe essere un grimaldello utile per scardinare l’organizzazione del lavoro in una economia di mercato capitalistico come la nostra. Troppo spesso si dimentica, o si omette di ricordare, che la gran parte dei contratti collettivi in Italia già prevede dei minimi retributivi, minimi che dovrebbero essere fatti rispettare e semmai dovevano essere aggiornati con rinnovi contrattuali (altra sfaccettatura dei sopraddetti “fallimenti”) o fatti rispettare con adeguati controlli.

In questo quadro confuso, penso che il miglior contributo che un economista possa dare in materia sia quello di chiarire, per quanto possibile allo stato della ricerca, come funziona il s.m.l. una volta introdotto, prescindendo dalle enormi difficoltà anche statistiche, oltre che “politiche”, di fissarne il livello iniziale valido per tutti e le modalità dei suoi adeguamenti successivi. Finché non è sufficientemente chiaro come un s.m.l opera rimarrà sempre il dubbio per molti su quali effetti possa conseguire (e con quale intensità) e la stessa accettazione dell’idea da parte di altri apparirà non motivata in quanto non si spiega in che senso la sua introduzione sia fattibile e utile in vista di ottenere i suddetti obiettivi.

Si tratta purtroppo di materia circa la quale il semplice buon senso, che per Kant era il fratellino minore della ragione, può non bastare. Così quando si passa a considerare gli effetti di un provvedimento come questo in campo economico e sociale occorre considerare in primo luogo le caratteristiche strutturali dei mercati ai quali si rivolge ed in particolare la forma di concorrenza in essi. In analisi più avanzate entrano poi le caratteristiche della manodopera (qualificata e non; complementarietà e sostituibilità delle varie qualifiche; età e genere del lavoratore; area geografica…) e naturalmente la presenza di contratti collettivi di vario livello e loro grado di copertura e applicazione sul campo e via discorrendo. Tipicamente i mercati del lavoro possono essere competitivi od invece caratterizzati da elementi di monopsonio (un parolone da cercare su wikipedia!), forma di mercato che rientra nella casistica dei “fallimenti”. Nel primo caso si intende che sono le forze della domanda e dell’offerta a determinare il salario prevalente; nel secondo, che esiste una forte asimmetria contrattuale tra datore di lavoro, da una parte, e lavoratore, dall’altra, nel senso che è fondamentalmente il primo in grado di dettare le condizioni di lavoro ed in primis la retribuzione oraria, laddove il secondo è più o meno costretto ad accettare.

Quando si parla di monopsonio (monopolio dunque dal lato della domanda) viene fatto di pensare alle grandi strutture imprenditoriali. Il che è in certi casi vero, ma molto importanti nel campo in oggetto sono anche certe medie, piccole e piccolissime imprese, molto diffuse in Italia. La casistica si ritrova in aree agricole ristrette di produzione e raccolta dei prodotti, in segmenti minuti di produzioni manifatturiere parcellizzate e decentrate, nelle filiere produttive sfilacciate, nei subappalti a cascata, nei servizi di trasporto e consegna di cose ed alle persone e molto altro ancora. Il tutto copre sicuramente una importante quota dell’economia del paese.

Come può funzionare in questo contesto il salario minimo stabilito per legge? Chi offre lavoro domanda un reddito monetario in cambio di esso e dell’impegno che vi dedica, quest’ultimo spesso la sola variabile sotto il suo controllo. Il monopsonista è disposto a pagare se l’operazione è per lui non eccessivamente costosa e resta redditizia in termini di prodotto addizionale ottenibile dall’unita di lavoro. Una impresa monopsonistica, grande o piccola che sia, a differenza di un’impresa in mercati concorrenziali che per definizione “prende” il salario prevalente su quel mercato, sa bene che la sua domanda di lavoro influenza il tasso salariale. Ogni aumento di salario orario si riflette sui suoi costi e da ultimo sui suoi profitti in due modi: deve pagare un salario più alto per ogni nuovo lavoratore assunto e offrire un aumento di paga a tutti coloro che sono già occupati presso l’impresa per evitare che se ne vadano altrove o diminuiscano il loro impegno. Il monopsonista è talora ossessionato dall’idea che se intende assumere lavoro addizionale la sua convenienza decresce irrimediabilmente e in modo significativo. Per questo motivo è molto restio ad aumentare l’occupazione.

Quanto detto fin qui vale nel caso di assenza di s.m.l. Per ragioni simili nei mercati del lavoro sufficientemente competitivi si può mostrare e verificare con dati che un aumento del salario, per qualsiasi ragione, porta alla diminuzione dell’occupazione e conseguentemente del reddito al lavoro.

Nel caso di introduzione di un s.m.l che, per avere un senso, sarà fissato ad un livello superiore a quello prevalente sul “mercato”, il monopsonista si rende conto che può assumere ulteriore mano d’opera a costi addizionali costanti. Questa certezza lo sospinge, e secondo molte ricerche lo porta, ad aumentare l’occupazione nella sua impresa e distribuire pertanto maggior reddito, particolarmente se i mercati del suo prodotto sono in crescita e/o sono remunerativi con ciò conferendo flessibilità alla sua domanda di lavoro. Tali effetti dipendono senza dubbio anche dalla differenza tra il livello del s.m.l. e quello che prevale sul mercato e per questo la fissazione di un s.m.l. è operazione che richiede attenzione e misura. Questi effetti positivi del s.m.l. nei mercati del lavoro poco competitivi sono dimostrabili con l’analisi e risultano suffragati da un numero crescente di ricerche internazionali sul campo che ne misurano anche l’intensità quantitativa, questa però valida solo nei casi di studio. Molti dubbi invece restano su altri obiettivi spesso ventilati (riduzione delle disuguaglianze retributive, disuguaglianze geografiche, di genere ed età, sostituzione di capitale a lavoro a fini innovativi,….). Insomma l’intervento legislativo altera il quadro operativo delle imprese nel senso che esse ora “prendono il salario” rendendosi conto di poter assumere ulteriore lavoro senza che ciò comporti insostenibili aumenti complessivi di costo. Niente toglie che, compatibilmente con la redditività complessiva dell’impresa, essa aumenti l’occupazione anche con un salario maggiore di quello legale.

Per concludere, il s.m.l. è in grado di fornire in modo diretto una protezione per coloro che si trovano nei dintorni o al fondo della scala retributiva in molti comparti dell’economia aumentandone il reddito. Inoltre raggiunge quelle fasce di mano d’opera che i sindacati più difficilmente riescono a coprire con la contrattazione collettiva, facendo diminuire la disoccupazione. Ciò comporta ridotta erosione del loro potere contrattuale nel complesso. Naturalmente al momento di stabilirne il livello per legge si dovrà scegliere un livello “appropriato” rispetto a quello prevalente perché oltre una certa misura di aumento gli effetti positivi si attenuano o possono anche del tutto sparire. Esiste un consenso diffuso, comunque, che sia obbligatorio per tutti e da intendersi non netto, ma al lordo dei consueti ratei retributivi.

Due osservazioni finali. Un s.m.l. è o deve essere “giusto”? Esso è pur sempre un prezzo e, piaccia o non, nelle economie di mercato caratterizzate da articolatissima divisione del lavoro come in Italia, i mercati e i prezzi servono per determinare l’organizzazione dei fattori di produzione e la loro allocazione settoriale efficiente ai fini della produzione della torta sociale. L’economia, come disciplina, non è in grado di rispondere alla domanda di quale sia il minimo “ideale”, quello che retribuisce tutti gli aspetti e le esigenze di un fattore come il lavoro così inestricabilmente connesso con la persona umana tutta nel contesto della sua vita anche di relazione. Da questo punto di vista è la distribuzione del reddito che conta, materia che riguarda in generale l’ordinamento fiscale di un paese. Tuttavia il s.m.l. può sempre essere accompagnato da una qualche modulazione di un reddito di cittadinanza (o come altro si voglia qualificare) che, attenzione, è un trasferimento di risorse pubbliche, mentre il s.m.l. grava sulle imprese.

Così come nel caso del salario “giusto” anche in quello del salario legale “appropriato” come livello l’economia come disciplina non ha risposte nette da dare. Un governo consapevole non può davvero impegnarsi ad introdurre per legge un salario minimo senza attenta ricerca e senza verificarne la misura con consultazioni dirette con le rappresentanze sindacali. E non può non prendere in considerazione e far presente ai cittadini il fatto incontrovertibile che, comunque, se esso costituisce un necessario passo avanti per una società che desideri definirsi civile, non è però sufficiente a risolvere i problemi delle disuguaglianze, di garantire un dignitoso tenore di vita ai lavoratori e loro famiglie perché di salario orario si tratta, solo parte costitutiva di un reddito complessivo mensile e annuale.

Paolo Mariti

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6 Commenti

  1. Ottimo il tuo scritto sul salario minimo che mi auguro venga letto anche dai politici di vario colore con poca o nessuna esperienza in materia e con molta ideologizzazione politica. Tu, nel tuo lavoro, esponi i pro e i contro in relazione alla tipicità delle imprese salvaguardando certo le parti più deboli ma non mettendo in difficoltà gli imprenditori, segnatamente medi e piccoli finendo per non tutelare le parti. Interventi legislativi non del tutto meditati e mediati con le parti potrebbero essere controproducenti come rilevi.

  2. Certamente lo scritto è chiaro e per me illuminante, Avvertivo una certa preoccupazione sul salario minimo e mi hai aiutato a chiarirla proprio per gli effetti spesso imponderabili dell’introduzione per legge di vincoli in materia di esiti di contrattazione di mercato. Se non erro è una cosa che è stata fatta anche per altre occasioni come per stabilire un prezzo massimo per il costo del gas metano, naturalmente per gravi contingenze. Ho molti dubbi che l’attuale governo accetti di avallare il salario minimo, visto che viene presentato principalmente come come scelta ideologica da ampi settori della sinistra con naturali distinguo. Del resto l’eventuale adozione non può che provocare una ingessatura del sistema anche se forse potrebbe essere adottata con un certo margine di flessibilità dovuta alle aree geografiche, ai settori economici, all’andamento del costo della vita, ecc.

    • Gli economisti in genere sono piuttosto esitanti ad introdurre interventi riguardanti i prezzi massimi o minimi in qualsiasi campo perché gli effetti sono spesso imprevedibili. In questioni economiche il diavolo sta nei dettagli , in particolare nelle interrelazioni tra norme esistenti anche in campi differenti e i comportamenti indotti nei molti soggetti non soltanto economici coinvolti . Ma, come ho cercato di argomentare, sul nucleo centrale in materia di salari minimi di legge si è accumulata una evidenza empirica a livello internazionale sufficientemente solida e attendibile. Per questo ho spezzato una lancia a favore dell’idea della sua introduzione in Italia troppo spesso proposta e valutata quasi soltanto su basi pre-analitiche.

  3. Il mio carissimo amico Paolo merita un caldo ringraziamento per la chiarezza con la quale ha esposto il tema del salario minimo. Chiarezza quanto mai necessaria alla nostra collettività dove tutti – colpiti nelle tasche – amano discutere di questioni economiche, senza averne la necessaria competenza.
    Ed aggiungo subito che, se prima ero favorevole all’introduzione nel nostro Paese di tale misura, ora ne sono ancor più convinto.
    Da uomo d’impresa quale mi ritengo faccio una sola osservazione sul punto in cui si ricorda che il mercato determina il prezzo del lavoro, nel gioco della domanda e dell’offerta.
    Questo è un tema che ho trovato così rappresentato da molti economisti, ma non mi ha mai convinto. Come non mi convince la proposizione che è il confronto tra il costo di un nuovo assunto e l’incremento dei ricavi dovuto a tale assunzione che determinerebbe il livello dell’occupazione.
    Mi spiego meglio: in ogni tipologia produttiva l’impiego del fattore lavoro ha dei limiti tecnici, in altre parole, se per gestire un bar sono necessari tre addetti, o per gestire una cartiera ne sono necessari cinquanta non è possibile aumentare l’occupazione di tali imprese se non aprendo un altro bar o costruendo un’altra cartiera che richiederanno nuovi addetti.
    Ciò premesso, nuove assunzioni nella stessa impresa non possono essere effettuate altro che per sostituzioni, a seguito di pensionamenti, dimissioni, ecc., o per nuovi investimenti in nuovi impianti, e quindi è l’aumento delle dimensioni dell’impresa che rende necessarie nuove assunzioni, e non il contrario.
    Da tempo, nei calcoli aziendali, suggerisco di considerare il fattore occupazione un costo fisso, sia per il vincolo tecnico del numero massimo di addetti, sia per le difficoltà di ridurre l’occupazione eventualmente eccedente.
    L’avvento di robot, automatismi e via dicendo ha ridotto la quantità di occupazione tecnicamente necessaria e, spesso, in occasione di sostituzione per rinnovo di impianti, si cercano maggiori automatismi per ridurre l’occupazione, e con ciò i costi tendenzialmente fissi.
    Per questi motivi non credo che l’introduzione del salario minimo potrà avere effetti sulla disoccupazione. Tuttavia, gli effetti benefici del salario minimo descritti da Paolo sono così rilevanti e condivisibili da caldeggiare la sua adozione, senza però dimenticare l’esortazione di Ferrer al suo cocchiere: … adelante … con juicio.
    Grazie Paolo.
    Alberto Varetti

    • Non mi pare francamente di aver sostenuto che il salario è determinato dal gioco (che poi tanto gioco non è) della domanda e dell’offerta, se non nei più rarefatti testi di teoria. L’esistenza storicamente consolidata di sindacati dei lavoratori in quasi tutti i paesi del mondo e la nostra Costituzione che affida ad essi la rappresentanza nella contrattazione collettiva sono prova del contrario. Lo stesso salario minimo di legge si giustifica in buona parte proprio perché frequentemente, contratti collettivi o non, non è il mercato a fissare il salario orario ma, come suggerisce il monopsonio, sono i datori di lavoro in date circostanze. Esso serve proprio a togliere tale potere dalle loro mani in particolare quando può significare sfruttamento. Questo aspetto merita attenta considerazione anche dal punto di vista dei sindacati, perché il salario minimo unico in qualche misura intacca certamente il sistema delle relazioni industriali, però nella parte per tanti motivi non coperta o più difficilmente raggiungibile da contratti collettivi (standard e non) anche se pensati come valevoli erga omnes. Questa parte oggi è andata aumentando in modo smisurato a seguito, ad esempio, della moltiplicazione delle tipologie di lavoro legate alla transizione digitale oltre che alle modalità di trasporto e consegna di merci a domicilio, all’ aumento vizioso dei soggetti contraenti e alla superfetazione dei contratti non standard. Basti pensare al lavoro ad ore (anche nel caso in cui la controparte non sia un’impresa ma una famiglia), intermittente, stagionale, occasionale; alle finte partire Iva, ai falsi tirocini e stage, ecc.
      Quanto alla non convincente proposizione che “il confronto tra il costo di un nuovo assunto e l’incremento dei ricavi dovuto a tale assunzione ….determinerebbe il livello dell’occupazione”, temo vi sia un equivoco. Il discorso è del tutto in termini “reali” e non monetari, come può sembrare: “ricavo” va inteso in termini di maggior prodotto da quel lavoro aggiunto e non di maggior entrata monetaria dalla sua vendita (anche se ovviamente è ciò che, in definitiva, l’impresa si augura!).

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