Ex Manifattura: arriva la diffida per l’Amministrazione Comunale dalle Associazioni Ambientaliste

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Colpo di scena sulla tanto discussa questione della riqualificazione della Ex Manifattura Tabacchi.
Dopo le insistenti rassicurazioni da parte del Sindaco Alessandro Tambellini e dell’intera Amministrazione sul progetto proposto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Coima, questi ultimi si sono visti costretti a fare un passo indietro. Era stata infatti convocata per lunedì 14 settembre la commissione consiliare preposta per dare un voto sulla variante per la riqualificazione della Ex Manifattura ma, a un’ora e mezzo dalla riunione, il primo cittadino ha deciso di annullarla, rinviandola a data da destinarsi. Proprio per questo, ieri sera, martedì 15 settembre, la variante non è nemmeno approdata in Consiglio Comunale, come era previsto ufficialmente dalla convocazione della seduta che lo indicava come principale argomento all’ordine del giorno.

A seguito di questi rinvii – le cui motivazioni non sono state rese note dall’Amministrazione – riceviamo e pubblichiamo la diffida che Legambiente Lucca, Italia Nostra Sezione di Lucca e Rete dei Comitati per la difesa dei Territori ha inoltrato all’Amministrazione comunale.

Le Associazioni fanno presente che l’Avv. Altavilla – professionista all’uopo incaricato – dopo un consulto in merito alla variante al RU della Ex Manifattura Tabacchi, avendo esaminato la questione in tutti i suoi aspetti e avendo rilevato gravi elementi di irregolarità nell’azione da parte dell’Amministrazione Comunale, ha inviato a quest’ultima un documento esplicativo in termini di “significazione” al fine di rendere consapevole la stessa delle irregolarità formali e sostanziali presenti nelle decisioni fin qui approvate.

Il Comune di Lucca ha adottato una variante al vigente regolamento urbanistico che, sia consentito di dirlo in breve, ha, per un verso, alleggerito le regole tecniche che disciplinavano la trasformazione, sostituendo la previsione di un piano attuativo con quella che consente di manomettere l’immobile con uno o più interventi diretti; per l’altro, ha fortemente implementato le funzioni ammissibili, prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo residenziale dell’ex opificio. Le Associazioni mie assistite sono convinte della ontologica illegittimità della determinazione urbanistica in itinere e preoccupate dei profili di illiceità che, come sempre accade per le responsabilità penali, potrebbero coinvolgere soggetti specifici, magari rei (innanzitutto) di una valutazione incompleta del fatto urbanistico”. Inizia così la significazione dell’Avv. Altavilla, legale delle Associazioni ambientaliste: la Ex Manifattura – come riportato anche nel documento -, cruciale presenza nel tessuto urbano della città, appartiene al c.d. demanio culturale ed è quindi soggetta al vincolo storico artistico oltreché a quello paesaggistico. La parte sud dello stabile, cessata l’attività manifatturiera, è stata assoggettata al regolamento urbanistico in modo che se ne riprogrammasse una riqualificazione più idonea in un’ottica di sostenibilità e di allocazione di funzioni di pubblico interesse. È chiaro che le ambizioni civiche non hanno trovato esito al momento e che “il quadro è in movimento, malamente” come riferisce l’Avv. Altavilla.

Per quanto riguarda la proposta di Coima e Fondazione Cassa di Risparmio, “sulla cui legittimazione statuaria a dar corso dell’operazione in parola non è questa la sede per indagare” – nelle parole dell’Avv. Altavilla – si legge nel documento che “più che la proposta d’acquisto di un bene demaniale, è una sollecitazione alla vendita, previo l’adempimento comunale di alcune specifiche pretese: tra tutte, l’approvazione di una variante al R.U. che abolisca l’obbligo della approvazione di un piano attuativo, implementi le funzioni ammissibili (tra le quali quella residenziale) e consenta la realizzazione di parcheggi ‘in superficie, fuori terra e nel sottosuolo’. La sollecitazione in parola è anche energica e ultimativa: essa, quasi a voler stigmatizzare una eventuale lentezza dell’azione amministrativa, indica nella data del 27 novembre 2019 il termine per provvedere”. Fatto sta che l’Amministrazione Comunale è stata velocissima nell’adozione della variante, semplificata e non assoggettata all’accertamento della VAS.

Nel Febbraio 2020, poi, Coima ha cambiato i programmi: invece di procedere all’acquisto del bene demaniale ha proposto di diventare concessionaria comunale inoltrando al Comune l’atto introduttivo di un progetto di finanza. Non solo, la stessa Coima ha infatti avanzato delle pretese all’Amministrazione, che ha subito accettato, stabilendo infatti che il Municipio dovesse adottare la sua osservazione alla variante e, per contro, dovesse respingere quelle ‘eventualmente presentate da altri soggetti’. Coima, a scanso di equivoci, ha stabilito di non voler soggiacere all’obbligo di reperire parcheggi nel centro storico e di volere, invece, la riduzione degli oneri di urbanizzazione nella misura del 70% e il rilascio dei titoli edilizi e di ogni ulteriore autorizzazione entro il 31 dicembre 2020.

Da qui, si legge nel documento di significazione dell’Avv. Altavilla, ne derivano una serie di illegittimità che non possono e non devono passare inosservate.

  • Illegittimità della variante nel perseguimento del pubblico interesse
    La pianificazione urbanistica non è un fatto negoziale ma l’espressione di una programmazione dello sviluppo territoriale che deve rispondere all’interesse pubblico. Sono l’individuazione e il perseguimento del pubblico interesse il presupposto e il fine della pianificazione urbanistica, la cui conformazione deve essere ontologica al bene comune” si legge nelle parole dell’Avvocato.
    Nella specie, dall’analisi degli atti non è dato di evincere alcuna indagine sulla meritevolezza degli interessi della COIMA, rispetto a quelli civici. Nemmeno con formule di mero rito Codesto Municipio ha dato contezza del pregio o della convenienza jure publicum di alienare la manifattura alla Società milanese e alla retrostante Fondazione. Mai è dato di leggere quale sia la maggiore utilità territoriale di realizzare abitazioni dove non sono ammesse; quale sia la proficuità di un incremento del carico urbanistico (rimasto peraltro estraneo a qualunque indagine, visto che la VAS è stata ritenuta superflua); quale sia la convenienza di una privatizzazione del bene culturale in parola, in favore di un soggetto sconosciuto (seppure finanziato dalla locale Fondazione bancaria), estraneo a finalità altre rispetto a quella del lucro. Si potrebbe continuare, ma quanto detto è sufficiente a stigmatizzare la illegittimità di una variante che trova la sua ragione nelle pretese di una Società di capitali, ed è stata congegnata quale adempimento precontrattuale prodromico alla alienazione del bene culturale”.
    Quanto scritto nella significazione è chiarissimo: il progetto di Coima e Fondazione, per la riqualificazione della Ex Manifattura Tabacchi, non persegue nessun interesse pubblico ma va ad agevolare solo ed esclusivamente le pretese dei maestri del cemento.

Allo stesso tempo – come ormai è risaputo – l’Amministrazione Comunale ha sostituito, sotto richiesta di Coima, il piano attuativo con un mero permesso di costruire e su ciò la significazione si pronuncia così: “Ora, al netto del rilievo che l’obiettivo della semplificazione procedurale (invocato nella specie dall’Assessore all’Urbanistica) non può in alcun modo assurgere a motivo fondante della rinuncia alla pianificazione attuativa, e che la pretesa in tal senso avanzata dalla COIMA è fonte di pericolosa commistione tra interesse pubblico e interesse privato (a vantaggio di quest’ultimo), certo è che la variante in contestazione non contiene il benché minimo riferimento ai motivi tecnico-urbanistici che hanno consentito di accogliere la pretesa della Società ‘acquirente’. Nel caso di specie, quale sia l’interesse privato protetto e soddisfatto dal Municipio, è chiaro; per contro, quale sia l’interesse pubblico coincidente con quello della COIMA non solo non è intuibile, ma non è stato in alcun modo individuato. E che possa essere scivoloso verso gli aspri lidi dell’abuso d’ufficio il conformare l’azione erariale agli interessi di un soggetto privato, è troppo evidente”.
Tutto ciò senza considerare che ai sensi del c.d. decreto semplificazioni (d.l. 16.7.2020, n. 76) per gli interventi nelle zone A che superino la categoria del restauro e risanamento conservativo, la pianificazione attuativa è obbligatoria.

  • Illegittimità della mancata valutazione ambientale
    Nonostante il Sindaco si sia più volte giustificato, di fronte alle osservazioni e ai dubbi sul tema, in nome di uno snellimento delle procedure per velocizzare procedimenti fondamentali per la città, si legge nel documento dell’Avv. Altavilla che “Non persuade nemmeno il semplicismo col quale è stata esclusa la assoggettabilità della variante al procedimento VAS”. Infatti, la legge stabilisce che lo sviluppo territoriale non può prescindere da una previa analisi della sua sostenibilità, cosa non effettuata dall’Amministrazione Comunale lucchese.
    Se poi si considera che lo svolgimento della VAS avrebbe impedito al Municipio di adempiere alle pretese della COIMA nei tempi prescritti, sia consentito di ritenere che tra le ragioni della non assoggettabilità potrebbe esserci, in primis, l’urgenza (illecita) di provvedere”.
    Il Comune si è infatti mosso in sordina e frettolosamente per soddisfare tutte le richieste che la milanese Coima ha preteso al momento della presentazione del progetto.
  • Illegittimità della variante, rispetto ai tempi di attuazione
    La variante che occupa, se è stata tempestiva rispetto alle pretese della COIMA, è tardiva in relazione alle prescrizioni della legge”.
    Il nuovo articolo 222 della legge regionale 10.11.2014, n°65, stabilisce infatti che le varianti come quella in esame avrebbero dovuto essere approvate entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza e questa è una scadenza normativa di valore assoluto. Essendo stata approvata dall’Amministrazione Comunale nel novembre 2020 “Codesto Comune non può procedere alla approvazione della variante perché la perentorietà del suddetto termine non consente eccezioni” si legge nel documento.
    Di qui l’illegittimità della approvazione della variante in parola, che deve essere archiviata de jure” continua l’Avv. Altavilla.
  • Illegittimità della variante che vìola lo statuto culturale
    La variante in questione vìola infatti anche lo statuto culturale del bene e contempla l’insediamento delle funzioni pretese da Coima, le quali non sono ammissibili.
    La destinazione d’uso dei beni culturali è infatti assoggettata al placet vincolante del MIBCAT, che si esprime per il tramite delle soprintendenze. Per quanto riguardo l’Ex Manifattura in oggetto, si legge nelle parole di Altavilla, “tra le destinazioni possibili è escluso che possa esserci quella residenziale e ricettiva, l’eventuale terziario deve essere ‘leggero’ e, in ogni caso, non è ammessa né la frantumazione, né lo snaturamento degli spazi. Tali rilievi, inspiegabilmente sottaciuti, rendono inaccoglibile sia la proposta d’acquisto sia quella del progetto di finanza della COIMA, e, in ogni caso, evidenziano l’illegittimità della variante in esame, con la quale si è dettata (in favore della Società) una disciplina urbanistica che contraddice le prescrizioni ministeriali”.
    “Allora, ciò stante, lo strumento urbanistico in parola cos’è? Un atto male istruito? Una forzatura consapevole? La premessa per provare a ottenere futura disponibilità dalla soprintendenza e convincerla della convenienza di fare come la COIMA vuole? E si torna al refrain esiziale: l’interesse pubblico sotteso alla forzatura urbanistica sancita dalla variante in parola, dov’è?”.
  • Illegittimità della variante per quanto riguarda il progetto di finanza
    L’adempimento compiuto dal Municipio ai voleri della COIMA trova la sua ulteriore, sconfortate ragione di illegittimità nel fine. La COIMA ha proposto un progetto di finanza che prevede la (certo non proprio da start up 4.0) costruzione di parcheggi e l’acquisizione della manifattura. Ciò non è legittimo, perché il progetto di finanza che coinvolga i beni culturali non è ammissibile”. Su ciò la significazione è chiara e non lascia dubbi su un’ulteriore illegittimità anche per quanto riguarda il project financing proposto dal duo Coima e Fondazione e accolto dall’Amministrazione Tambellini come salvifico per le sorti della città.

Finalmente qualche riposta è arrivata, purtroppo non dai diretti interessati – Comune, Coima e Fondazione – ma grazie alla diffida delle Associazioni Ambientaliste in prima linea sulla vicenda.
I presupposti per pensare che la variante adottata da Tambellini e l’Amministrazione sia illegittima ci sono, come è chiaro ormai che i procedimenti attuati siano stati completamente taciuti e non trasparenti. Sembra davvero che il nostro Primo Cittadino non sia riuscito a non farsi fagocitare dai poteri forti, dalla “gente che conta”, e che, in nome di chissà quali strane dinamiche all’interno delle aule del palazzo, abbia agito in sordina favorendo l’interesse privato a quella della sua città e dei suoi cittadini.

Ci auguriamo sempre che non sia così e restiamo comunque disponibili a tutte le delucidazioni in merito da parte dell’Amministrazione comunale.

Qui il testo completo della significazione dell’Avv. Altavilla:
https://bit.ly/3hy0uZX

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