Riprendiamo il racconto della vita di Vassalli (qui trovate la prima parte) e della genesi del giusto processo da ciò che accadde dopo il disastro del processo a Tortora.
La Crisi del ’92 e lo Scudo del “Giusto Processo”
Il Codice Vassalli nasceva quindi con un’idea ambiziosa: la prova si forma solo in aula. Ma l’Italia dei primi anni ’90 non era un laboratorio tranquillo: era l’Italia delle stragi di mafia (Capaci e Via D’Amelio) e di Tangentopoli. In questo clima di emergenza, il nuovo codice “garantista” venne percepito da molti come un ostacolo all’accertamento della verità.
Le Sentenze della Consulta del 1992 (ma era presente anche Vassalli nella Corte…)
Nel 1992, la Corte Costituzionale intervenne con una serie di sentenze storiche (in particolare la n. 255 del 18 maggio 1992). La logica dei giudici fu questa: “Non si può sacrificare la verità sull’altare delle regole del gioco”.
La sentenza n. 255 del 1992 della Corte Costituzionale è una delle pronunce storiche che ha segnato la cosiddetta “crisi del sistema accusatorio” introdotto dal Codice Vassalli (il Codice di procedura penale approvato nel 1988).
Con questa decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (rispetto alla Costituzione in vigore al tempo) dell’art. 500, commi 3 e 4, c.p.p., nella parte in cui negavano la possibilità di utilizzare come prova le dichiarazioni rese dai testimoni durante le indagini preliminari qualora vi fossero elementi per ritenere che il testimone fosse stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro.
Punti chiave della sentenza
- Principio di non dispersione della prova: La Corte sancì che il processo non può ignorare prove precedentemente acquisite se queste rischiano di andare perdute a causa di pressioni esterne sul testimone. Nello Specifico la Corte stabilì che, se un testimone faceva dichiarazioni durante le indagini (al chiuso, davanti al PM) e poi in aula stava zitto o cambiava versione, il giudice poteva comunque usare le vecchie dichiarazioni come prova.
- Attacco al sistema accusatorio: Il Codice Vassalli si fondava sulla netta separazione tra indagini e dibattimento (la prova si forma solo davanti al giudice). La sentenza 255/1992, insieme alle sentenze n. 24 (del 22 gennaio 1992 di cui relatore fu lo stesso Vassalli) e n. 361 (15 luglio 1992), ha abbattuto questo muro, permettendo il recupero probatorio degli atti d’indagine.
- L’effetto: Questo però svuotò progressivamente il Codice Vassalli. Perché fare un processo pubblico se bastavano i verbali scritti mesi prima in segreto? Il sistema tornò, di fatto, a essere “inquisitorio mascherato”.
Queste pronunce vennero percepite come una “controriforma” giudiziaria che riportava il processo verso un modello inquisitorio.
La Contromossa: La Riforma dell’Articolo 111 (1999 governo D’Alema)
Per “salvare” lo spirito della riforma Vassalli, il Parlamento capì che non bastava una legge ordinaria: serviva cambiare la Costituzione. Nel 1999 venne riscritto l’Articolo 111, introducendo i principi del Giusto Processo.
È qui che il modello accusatorio viene “blindato”. La Costituzione venne emendata per dire chiaramente che:
- Il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
- Il giudice deve essere terzo e imparziale.
- La colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore.
Cosa sarebbe successo a Tortora con il Codice Vassalli e il Giusto Processo (riforma costituzionale del ’99)?
Se Enzo Tortora fosse stato processato con le regole nate dopo il 1999 (Art. 111):
- Nessun segreto: La difesa avrebbe avuto accesso immediato agli atti per smontare le bugie dei pentiti.
- Inutilizzabilità: Se un pentito si fosse rifiutato di rispondere alle domande della difesa in aula, le sue accuse precedenti sarebbero finite nel cestino (inutilizzabili).
- Il Giudice Terzo: Il giudice che emetteva la sentenza non avrebbe potuto leggere i diari dei pentiti prima del processo, arrivando in aula “vergine”, senza pregiudizi.
Il “Prima e Dopo” la Riforma Costituzionale
| Caratteristica | Il Rischio post-1992 (Ritorno al passato) | Il Giusto Processo (Art. 111 Cost.) |
| Valore dei verbali | Potevano diventare prova “pesante” in aula. | Hanno valore solo se confermati in aula (salvo eccezioni rare). |
| Il Testimone “Muto” | Le sue vecchie accuse potevano condannare. | Se non accetta il contro-esame, le sue parole valgono zero. |
| Il Ruolo del Giudice | Poteva “recuperare” prove esterne al dibattimento. | È vincolato solo a ciò che accade davanti ai suoi occhi. |
I punti ancora aperti oggi
Senza la riforma del 1999, il Codice Vassalli sarebbe rimasto una “scatola vuota”. Oggi, invece, il principio per cui nessuno può essere condannato sulla base di accuse che non ha potuto contestare direttamente è una colonna portante della nostra democrazia.
Tuttavia, il dibattito non è chiuso: ogni volta che si parla di “processo penale telematico” o di acquisizione di chat (come quelle di EncroChat o SkyECC), torniamo a chiederci: come si concilia la tecnologia con il diritto del difensore di smontare la prova in aula?
Comunque, il passaggio dal “sospettato” (oggetto di indagine) all'”imputato” (soggetto di diritti con parità di armi) resta il più grande traguardo liberale della nostra storia giuridica repubblicana.
Sintesi Tecnica sul Codice Vassalli: Prima vs Dopo
| Vecchio Rito (Misto/Inquisitorio) | Nuovo Rito Vassalli (Accusatorio) |
| Il Giudice Istruttore cerca e valuta le prove. | Il PM cerca le prove, il Giudice decide e basta. |
| La prova è scritta (verbali segreti). | La prova è orale (formata in dibattimento). |
| Difesa marginale nelle indagini. | Difesa con pari poteri di ricerca della prova. |
| Verità “reale” (a ogni costo). | Verità “processuale” (solo ciò che si prova in aula). |
Vassalli nell’ultima parte della sua vita (e durante i complessi anni ’90 della stabilizzazione del “suo” codice)
Dopo l’esperienza da ministro (e durante i travagliati anni dello scontro costituzionale) Giuliano Vasalli fu Giudice Costituzionale dal 1991, e presidente dal novembre 1992 al febbraio 2000.
In quel periodo, la posizione di Vassalli fu estremamente complessa e quasi paradossale: si trovò a giudicare la legittimità costituzionale del codice che lui stesso aveva firmato come Ministro della Giustizia solo tre anni prima.
La sua posizione e il “Pool delle Procedure”
All’interno della Corte Costituzionale, Vassalli non fu un difensore acritico del suo codice, ma adottò un approccio da giurista puro, privilegiando la tenuta del sistema costituzionale rispetto alla paternità della riforma.
- Il ruolo di relatore: Fu spesso lui stesso il giudice relatore in diverse cause riguardanti il Codice di procedura penale (come nella sentenza n. 24 del 1992 o nella n. 200 del 1992). Questo significa che fu l’estensore materiale di alcune delle decisioni che iniziarono a smantellare l’impianto originario della sua riforma.
- Il “triumvirato” della Consulta: In quegli anni, Vassalli faceva parte di un gruppo ristretto (insieme ai giudici Ugo Spagnoli e Francesco Guizzi) che esaminava preliminarmente tutte le questioni riguardanti il nuovo processo penale. Questo gruppo cercava di trovare un equilibrio tra il modello accusatorio e le esigenze di “non dispersione della prova” emerse durante l’emergenza criminale di quegli anni.
- Lealtà istituzionale: Nonostante le sentenze del 1992 (24, 255 e 361) fossero percepite come un attacco al “suo” codice, Vassalli sostenne che il passaggio al sistema accusatorio non poteva ignorare i principi di uguaglianza e di ricerca della verità, ammettendo che alcune rigidità del codice del 1988 necessitavano di correzioni per evitare vuoti di tutela nel contrasto alla criminalità organizzata.
La critica alla magistratura del febbraio 1987 (oggi riproposta da Il Foglio)
Visionario garantista, Vassalli criticò la magistratura come corporazione potente: in intervista del 19 febbraio 1987 al Financial Times, disse in quarant’anni non c’è stata legge sulla giustizia non ispirata dalla magistratura, corpo corporativo con enorme potere sul legislativo; la sovranità parlamentare è limitata come nell’Est europeo (al tempo ancora sotto il dominio delle dittature di stampo comunista).
Auspicava separazione carriere tra PM e giudici per giudice terzo, pena un accusatorio zoppo.
Cosa disse e quando
Vassalli espresse questa posizione in diverse occasioni pubbliche e interviste, sottolineando l’incompatibilità logica tra un processo “all’americana” e una carriera unica per chi accusa e chi giudica:
- Nel 1987 (Intervista al Financial Times): In una conversazione con il giornalista Torquil Dick-Erickson, Vassalli ammise che il sistema accusatorio che stava per introdurre sarebbe stato “assolutamente incompatibile” con il mantenimento dell’unicità della carriera.
- Dopo l’entrata in vigore del Codice (1988-1989): In vari dibattiti, ribadì che senza la separazione delle carriere il giudice non avrebbe mai potuto essere percepito come un soggetto realmente “terzo” e “distante” dalle parti, poiché condivideva con l’accusa lo stesso organo di autogoverno (il CSM) e la stessa cultura professionale.
- Negli anni successivi: Sostenne che la sua riforma era rimasta “monca” proprio per la mancata distinzione ordinamentale delle magistrature, definendo la separazione come il “naturale completamento” del passaggio dal vecchio sistema inquisitorio a quello accusatorio.
L’eredità di Vassalli oggi
Vassalli incarna transizione dal fascismo alla democrazia: partigiano eroico, riformatore coraggioso, ponte tra legalità e libertà.
In relazione al dibattito attuale va sottolineato che Giuliano Vassalli era storicamente fermamente favorevole alla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti (PM) e giudicanti.
Nonostante non sia riuscito a inserirla nella riforma del 1988 a causa di forti resistenze politiche e della magistratura associata, la considerava un tassello necessario per la piena attuazione del modello accusatorio.
La sua eredità? Un processo equo, ancora attuale nel dibattito su riforme giudiziarie.
Morì a Roma il 21 ottobre 2009 a 94 anni.

